Ordinanza — n. 39773/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 12/1/2024 la Corte di appello di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad Annunziata Acerbo con la pronuncia del locale Tribunale a data 14/6/2022. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39773/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad Annunziata Acerbo con la pronuncia del locale Tribunale a data 14/6/2022. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACERBO ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 07/12/1980 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato a/so alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 12/1/2024 la Corte di appello di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta ad Annunziata Acerbo con la pronuncia del locale Tribunale a data 14/6/2022.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, contestando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.
4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
4. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla Acerbo, la quale - in sede di appello - ha rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alla doglianza sollevata in questa sede.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle/ spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delíe ammende Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 Il Sigliere estensore