Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reference to the appealed judgment's content.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Francesco Poeti inadmissible. The appellant argued that the lower court's reliance on financial police reports violated procedural rules regarding evidence and legal citations. The court rejected this, noting the appeal merely listed general principles without referencing the specific content of the appealed judgment, thereby failing to establish a necessary comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 220 disp. att. c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists only of a general enumeration of legal principles without a specific reference to the content of the appealed judgment, preventing any meaningful comparison.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POETI FRANCESCO nato a TORRE DEL GRECO il 22/03/1949 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 26/2/2024 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 7/3/2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Francesco Poeti in ordine al reato di cui al capo 1), perché estinto per prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto al reato contestato al capo 2, ai sensi dell'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato contestando l'affermazione di responsabilità, in quanto fondata esclusivamente su verbali di contestazione redatti dalla Guardia di finanza il 29/7/2016 e il 21/2/2017, da ritenere inutilizzabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 191 cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., come da giurisprudenza richiamata. La sentenza, inoltre, non conterrebbe neppure un richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché consta della mera elencazione di principi di carattere generale e di giurisprudenza in ordine all'art.220 disp. att. cod. proc. pen., senza alcun richiamo al contenuto della sentenza impugnata, con la quale, pertanto, difetta ogni confronto.
4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato la piena utilizzabilità del processo verbale di constatazione, sia perché atto irripetibile, sia perché acquisito nel rispetto dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.; al riguardo, peraltro, la Corte di appello ha richiamato la condivisa giurisprudenza in ordine agli elementi che giustificano l'applicazione della norma, così concludendo che - nel caso di specie - l'accertamento della soglia di punibilità, dunque della effettiva rilevanza penale del fatto, era avvenuto solo successivamente alle attività amministrative.
5. Rilevato che anche il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. risulta del tutto generico, perché ancora privo di ogni riferimento al caso concreto.
4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 sigliere este