Ordinanza — n. 39769/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 4/4/2024 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa 1'11/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Jebril Sabeur era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39769/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JEBRIL SABEUR nato il 30/06/1978 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 4/4/2024 la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia emessa 1'11/12/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale Jebril Sabeur era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità e la relativa motivazione, che non farebbe cenno del minimo danno erariale prodotto e della incensuratezza del soggetto; è eccepita, inoltre, l'intervenuta prescrizione del reato con riguardo a tutte le fatture interessate.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile. 3.1. Considerato, in particolare, che nessuna doglianza è ammessa in questa sede con riguardo al giudizio di colpevolezza, in quanto l'unico motivo di appello proposto concerneva il trattamento sanzionatorio. 3.2. Rilevato, a tale ultimo proposito, che la sentenza contiene una motivazione del tutto adeguata, solida e priva di illogicità manifesta, che ha esaminato tutti i profili oggettivi e soggettivi coinvolti nell'individuazione della pena (dalla pluralità delle fatture alla particolare pervicacia e professionalità dimostrate nell'illecito); ebbene, nessuno di questi elementi è citato nel motivo di ricorso, né tantomeno contestato, così mancando radicalmente il necessario confronto con la pronuncia impugnata. 3.3. Rilevato, infine, che la prescrizione del reato non è maturata; premesso che la contestazione è mossa al 17/3/2015, il Collegio osserva che il relativo termine è pari a 10 anni, ai sensi degli artt. 17, comma 1 -bis, d. 1gs. n. 74 del 2000, 161 cod. pen.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle