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Ordinanza — n. 39768/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39768/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'11/4/2024 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava parzialmente - quanto a Kristian Mamica - la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 22/1/2019 in ordine al delitto indicato in rubrica. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., della quale ricorrerebbero i presupposti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39768/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., della quale ricorrerebbero i presupposti.

Parole chiave

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cosa di poco valore danno patrimoniale reato di poca entità reati contro il patrimonio furto di lieve entità valore affettivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMICA KRISTIAN (CUI 0424DPY) nato il 14/07/1992 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'11/4/2024 la Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava parzialmente - quanto a Kristian Mamica - la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 22/1/2019 in ordine al delitto indicato in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., della quale ricorrerebbero i presupposti.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che non poteva essere riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, a fronte delle conseguenze derivate dall'effrazione delle porte di ingresso delle persone offese, le cui abitazioni erano state messe a soqquadro dal ricorrente e dai suoi complici. Questa motivazione, peraltro, non può essere superata dall'unico motivo di ricorso, palesemente inammissibile perché di puro merito, secondo cui i beni rubati in una delle abitazioni non sarebbero stati di particolare valore (oltre ad essere stati immediatamente recuperati dalle forze dell'ordine), e, nell'altra abitazione, nulla sarebbe stato sottratto e i danni ai locali non sarebbero stati "particolarmente rilevanti".

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il C sigliere estensore Il Pr