Ordinanza — n. 39766/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che con sentenza del 15/3/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12/12/2022 dal Tribunale di Asti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Guerino Bovino quanto al capo G) - fino alle fatture emesse il 10/11/2013 - per essere il reato estinto per prescrizione; provvedeva analogamente, quanto a Michela Palmieri, in ordine al capo M); confermava nel resto quanto alla condanna di Antonella Bovino.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alle stesse conclusioni, poi, si giunge quanto al ricorso proposto da Antonella Bovino, con riferimento al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 contestato ai capi I) ed L) quale legale rappresentante della "Enjoy in The Sun". 5.1. Era risultata pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 2014 e 2015; quanto all'individuazione dell'imposta evasa, il teste della Guardia di finanza aveva riferito che era stata compiuta un'adeguata ricostruzione degli affari della società sulla base della documentazione dalla stessa offerta, dunque conteggiando sia costi che ricavi.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOVINO GUERINO nato a ASTI il 13/08/1976 BOVINO ANTONELLA nato a ASTI il 11/11/1979 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 15/3/2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 12/12/2022 dal Tribunale di Asti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Guerino Bovino quanto al capo G) - fino alle fatture emesse il 10/11/2013 - per essere il reato estinto per prescrizione; provvedeva analogamente, quanto a Michela Palmieri, in ordine al capo M); confermava nel resto quanto alla condanna di Antonella Bovino.
2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione quest'ultima e Guerino Bovino. La prima contesta l'affermazione di responsabilità quanto al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, contestato ai capi I) ed L), sul presupposto del vizio di motivazione e della mancanza di prova (con particolare riguardo alle fatture citate dal teste Cerrina, che non sarebbero mai state messe a disposizione del Giudice e della difesa). Analoga censura è mossa in ordine al profilo soggettivo del reato ed alla pena irrogata, ritenuta eccessiva. Guerino Bovino muove analoghe contestazioni con riguardo al delitto di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, del quale l'istruttoria non avrebbe provato il profilo oggettivo, difettando la documentazione sull'attività di indagine e gli accertamenti su quanto riferito dal teste Cerrina. La motivazione è poi censurata quanto al profilo soggettivo del reato, in quanto l'istruttoria avrebbe provato che le fatture ex capo G) sarebbero state utilizzate per commettere una rilevante truffa.
3. Considerato che i ricorsi sono inammissibili, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tendono ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.
4. Le doglianze, inoltre, trascurano che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulle questioni qui riprodotte - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato - quanto al delitto di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al capo G) - che:
a) le fatture emesse dalla "Sales and Consulting s.r.l." nei confronti della "Cilia s.n.c." e della "Kama s.r.l." non indicavano la prestazione eseguita, né la data, oltre ad essere state emesse tutte nell'arco di sei mesi;
b) che l'oggetto sociale della società amministrata dal Bovino era completamente differente da quello della "Cilia". Ancora, le indagini avevano accertato che l'apparente emittente era priva di un impianto contabile, non aveva dipendenti e la sede era costituita da un mero recapito. Ne emerge, dunque, una motivazione del tutto solida e priva di vizi, con la quale sono stati individuati plurimi indici di fittizietà delle operazioni riportate nelle fatture in esame. 4.1. In ragione di tali elementi, la sentenza ha quindi individuato anche il profilo soggettivo del reato, costituito dal fine di consentire l'evasione alle due destinatarie delle fatture; in senso contrario, peraltro, non può essere ammesso il secondo motivo di ricorso, che richiama una presunta "truffa di consistenti proporzioni" alla quale sarebbero state destinate le medesime fatture di cui al capo G) e della quale l'istruttoria avrebbe dato prova, senza, però, alcun riferimento specifico eventualmente offerto ai Giudici del merito.
5. Alle stesse conclusioni, poi, si giunge quanto al ricorso proposto da Antonella Bovino, con riferimento al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000 contestato ai capi I) ed L) quale legale rappresentante della "Enjoy in The Sun". 5.1. Era risultata pacifica l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 2014 e 2015; quanto all'individuazione dell'imposta evasa, il teste della Guardia di finanza aveva riferito che era stata compiuta un'adeguata ricostruzione degli affari della società sulla base della documentazione dalla stessa offerta, dunque conteggiando sia costi che ricavi.
Ne era risultato il superamento della soglia di punibilità quanto ad entrambe le annualità, nei termini poi riportati nei capi di imputazione, dunque a seguito di accertamenti che la stessa sentenza ha definito "analitici e non certo induttivi", a tal fine richiamando le ampie considerazioni contenute nella pronuncia di primo grado. Questa motivazione - comprensiva di tale richiamo - risulta pertanto adeguata con riguardo ad entrambi i profili del reato, oggettivo e psicologico; in ordine a quest'ultimo, peraltro, il motivo di ricorso risulta del tutto generico, oltre che fondato su un assunto - il mancato accertamento dell'importo effettivamente evaso - che la sentenza ha adeguatamente superato. 5.2.
In ordine, infine, alla terza censura proposta dalla Bovino, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello ha sottolineato l'assenza di alcun motivo di gravame sul punto, così come con riguardo alle circostanze attenuanti generiche.
6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono esser dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,