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Ordinanza — n. 39764/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39764/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39764/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Premesso che con sentenza dell'8/1/2024 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a David Cioli, Enrico Cioli, AtiWano Guardigli e Attilio Marchi con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 21/7/2020.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39764/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a David Cioli, Enrico Cioli, AtiWano Guardigli e Attilio Marchi con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 21/7/2020.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio condono delle spese procedurali recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Premesso che con sentenza dell'8/1/2024 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio e ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che propongono ricorso per cassazione questi imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando il giudizio di responsabilità, l'assenza di motivazione quanto alla misura complessiva della pena, ritenuta eccessiva, nonché la mancata applicazione di Una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIOLI DAVID nato a ROMA il 08/03/1976 CIOLI ENRICO nato a ROMA il 18/03/1949 GUARDIGLI ATILANO nato a ROMA il 06/10/1964 MARCHI ATTILIO nato a ROMA il 28/05/1967 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av,ytso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che con sentenza dell'8/1/2024 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta (tra gli altri) a David Cioli, Enrico Cioli, AtiWano Guardigli e Attilio Marchi con la pronuncia del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a data 21/7/2020.

2. Rilevato che propongono ricorso per cassazione questi imputati, a mezzo del proprio difensore, censurando il giudizio di responsabilità, l'assenza di motivazione quanto alla misura complessiva della pena, ritenuta eccessiva, nonché la mancata applicazione di Una causa di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

3. Rilevato che i ricorsi sono inammissibili.

4. A norma dell'art. 599-bis, comma 1, prima parte, cod. proc. pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n. 103), le parti possono dichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena o la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 4.1.

Ai sensi, poi, dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma introdotto ancora dalla I. n. 103 del 2017), la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso - senza formalità di procedura - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

5. Tanto richiamato, emerge dunque evidente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, i quali - in sede di appello - hanno rinunciato ai motivi di gravame in punto di responsabilità, provvedendo poi a concordare il trattamento sanzionatorio proprio ai sensi dell'art. 599-bis qui in esame. Con implicita rinuncia, quindi, alle doglianze a vario titolo sollevate in questa sede.

6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così dec