Italian court dismisses appeal against criminal court's revocation of driver's license for traffic offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Francesco De Martin's appeal against the Treviso criminal court's decision inadmissible. The lower court revoked De Martin's driver's license for a serious traffic violation involving a pedestrian crossing, citing the driver's lack of attention and control. The Supreme Court rejected the claim that the sentencing was unmotivated, noting the original judgment adequately explained the severity of the infraction and the necessity of revocation over suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 590-bis c.p.: The appeal challenging the revocation of a driver's license based on alleged lack of motivation is inadmissible when the lower court's decision explicitly details the gravity of the infraction and the specific lack of attention demonstrated by the driver, thereby providing sufficient reasoning for the administrative sanction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIN FRANCESCO nato a FREGONA il 28/11/1941 avverso la sentenza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Francesco De Martin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Treviso del 25 ottobre 2023 con cui gli è stata applicata, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. commesso in Cappella Maggiore il 7 gennaio 2020. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla applicazione della sanzione della revoca della patente di guida, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono la richiesta, e, comunque, manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha indicato le ragioni per cui è stata applicata detta sanzione amministrativa, con un richiamo alla gravità dell'infrazione (investimento su strisce pedonali) e alla assoluta mancanza di attenzione e di controllo del mezzo palesata dal guidatore, sicché la scelta di disporre la revoca in luogo della sospensione è stata adeguatamente argomentata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 ottobre 2024 Il Consiglier nsore Il Prei