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Ordinanza — n. 39542/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to prove prescription. The court rejected generic arguments regarding sentencing and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39542/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Putrino Edoardo inadmissible, ordering him to pay legal fees and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and that the conviction was prescribed, but the court found these claims infounded. The appellate court had specifically detailed the fraud and slander, and the recidivism prevented the prescription of the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, lack specific comparison with the contested decision, or if the appellant fails to demonstrate that the statutory prescription period has expired.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds cassation prescription period crimes recidivism effect legal fees order recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUTRINO EDOARDO nato a VIBO VALENTIA il 24/07/1956 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Putrino Edoardo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si assume che la sentenza sarebbe motivata attraverso un generico rinvio alla decisione di primo grado è manifestamente infondato, tenuto conto che la Corte di appello ha ben evidenziato le fasi della condotta del ricorrente dalle quali emerge la truffa perpetrata al cliente assicurato e la consapevolezza, ricevuto l'imputato il pagamento della polizza, di calunniare la persona offesa, materialmente detentrice della stessa, ma mai attivata presso la sede generale dell'istituto assicurativo; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in merito ai reati è generico in quanto privo di confronto con la decisione impugnata che, in risposta alle censure rivolte, ha provveduto alla confutazione delle stesse secondo quanto evincibile dall'esame degli atti (pagg. 3 e 4); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta prescrizione, tenuto conto che, alla luce della recidiva reiterata infraquinquennale, non venuta meno nel corso del giudizio (è stata ritenuta equivalente alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), il delitto di cui al capo a) di truffa si prescriverà nel marzo del 2025 e quello di calunnia di cui al capo b) nel novembre del 2031; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso