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Ordinanza — n. 39541/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific factual or legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39541/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fall Cheikhou inadmissible due to a generic allegation of insufficient reasoning. The court found the complaint merely evocative rather than containing specific factual or legal arguments for verification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a precise exposition of the reasons in fact or law to be verified.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of specific reasoning inadmissible appeal procedural costs Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL CHEIKHOU (CUI 05ACM50) nato il 20/10/1987 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fall Cheikhou OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce carenza di motivazione è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile allorché i motivi sono generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2