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Ordinanza — n. 39540/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and waiver of specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39540/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Peluso Vittorio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for vices in the lower court's reasoning regarding liability, but the court found his grounds generic and lacking specific criticism. Furthermore, the court noted the appellant had explicitly waived certain arguments, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific criticism, or if the appellant has expressly waived the contested points.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds waiver of arguments vices of motivation court costs and fine motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELUSO VITTORIO nato a TARANTO il 18/01/1971 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; fN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Peluso Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità è inammissibile, avendo il ricorrente rinunciato espressamente ai Iti ;i;gnmi a;c1 ta4;i %I .motivi di gravame &eli , rivelandosi, tra l'atro il motivo generico in quanto in concreto privo di censura (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.