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Ordinanza — n. 39539/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were identical to appellate court's reasoning on violence and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Taalabi Hamza inadmissible because the first two grounds were merely reproductions of the appellate court's existing reasoning. The lower court had already rejected the request for generic mitigating circumstances and lighter sentencing based on the extreme violence of the conduct and the defendant's prior criminal record. Consequently, the court applied Article 616 of the Code of Criminal Procedure to condemn the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; When the grounds of a cassation appeal are identical to the reasoning already adopted by the appellate court to reject the request, the appeal is inadmissible as it lacks novelty.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of novelty generic mitigating circumstances extreme violence prior criminal record procedural costs Cassa delle ammende riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
5 e 6); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
5 e 6); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAALABI HAMZA nato il 04/05/2001 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Taalabi Hamza; OSSERVA cevwxrziho Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si zerisum la mancata concessione delle G 0 attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio sono riproduttivi di identiche ètattizejet,_ adeguatamente confutate dalla Corte di appello /che ha dato conto dell'estrema violenza della condotta e dei precedenti, aspetti valorizzati per entrambi i profili (pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09