Italian Court dismisses appeal against conviction for assault, citing inadmissibility under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Zahran Ben Mohamed Salah inadmissible. The appellant argued that the lower court incorrectly declined responsibility for his direct actions of kicking and punching police officers, attempting to offer an alternative factual reconstruction. The court rejected this claim, noting that the lower court properly established the appellant's direct conduct, rendering the appeal procedurally barred under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337, 582-585 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a conviction for assault based on a claim that the lower court declined responsibility for the appellant's direct actions is inadmissible if the lower court's finding of direct conduct is supported by the evidence.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHRAN BEN MOHAMED SALAH (CUI 03WELOW) nato il 27/12/1996 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zahran Ben Mohamed Salah; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura che la ritenuta responsabilità in ordinai delitti di cui ai capi a) e b) ex artt. 337 e 582-585 cod. pen. con riferimento al contributo causale offerto nella violenza e nelle lesioni è declinato in fatto e tenta di accreditare una alternativa ricostruzione degli eventi rispetto a quella effettuata dalla Corte di appello/che ha messo in risalto come lo stesso ricorrente avesse direttamente posto in essere la condotta attraverso calci e pugni indirizzati al personale di polizia; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2