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Ordinanza — n. 39537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding aggravated sentencing for weapon use and denial of probation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Hallulli Ylvije and Hallulli Xhulio inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The appellants challenged the court's finding that a weapon was used to aggravate the sentence and the refusal to grant probation. The court ruled that the appellate court correctly identified a weapon compatible with the injuries and that the defendant's conduct precluded a favorable prognosis for probation.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.: Appeals are inadmissible when they reproduce issues already adequately resolved by the appellate court, including findings on aggravating circumstances and the denial of probation based on an unsoundable assessment of recidivism risk.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals aggravating circumstances weapon use sentencing probation denial recidivism prognosis appellate review court costs ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALLULLI YLVIJE nato il 10/11/1964 HALLULLI XHULIO nato il 22/04/1995 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Hallulli Ylvije e Hallulli Xhulio OSSERVA Rilevato che entrambi í ricorsi, quello di Hallulli Xhulio, con cui censura la ritenuta aggravante dell'uso delle armi nell'esecuzione della condotta lesiva, e quello di Hallulli Ylvije, con cui si censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello; che, invero, in ordine all'utilizzo di un'arma, la Corte di appello ha dato atto del rinvenimento di un oggetto compatibile con le lesioni provocate al portalettere e con quanto riferito sul punto dal medesimo (pagg. 5 e 6); che in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale, con valutazione nel merito insindacabile in sede di legittimità, la condotta posta in essere è stata ritenuta tale da non consentire di formulare una prognosi favorevole in merito al rischio di reiterazione di reati analoghi; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso