Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by El Bardaoui Yassine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a minor drug trafficking classification, but the appellate court had already thoroughly refuted this by highlighting the organized nature of his activities. The Supreme Court found the new submissions generic and lacking specific criticism, thus rejecting the claim without substantive review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the new grounds are generic, lack specific criticism of the decision, or if the lower court has already adequately refuted the same arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BARDAOUI YASSINE nato il 02/03/1994 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Bardaoui Yassine OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello iche ha messo in risalto plurimi elementi caratterizzanti le modalità dell'azione tche per la strutturata organizzazione complessiva dell'attività di spaccio in cui il ricorrente era inserito, ha fatto ritenere, con motivazione esente da vizi logici e completa, non sussistente l'ipotesi lieve; rilevato che la mera prospettazione contenuta al foglio terzo e quarto del ricorso con cui si accenna a deduzioni che parrebbero rivolte a confutare la responsabilità a titolo di concorso risulta generica in quanto in concreto priva di critiche avverso la decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30