Recourse dismissed for genericity due to lack of specific criticism regarding sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Hammami Moataz inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a Bologna Court of Appeal decision regarding his sentencing and recidivism status but failed to provide specific arguments linking his claims to the contested ruling. The court ruled that the appeal was generic because it lacked sufficient detail to effectively criticize the original decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to establish a specific correlation between the arguments presented in the contested decision and the grounds of the appeal, thereby lacking effective criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI MOATAZ nato il 14/06/2001 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Hammami Moataz OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla ritenuta recidiva è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata iche non viene contrastata in forma sufficientemente articolata; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/