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Ordinanza — n. 39534/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new grounds and failure to prove new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of intent and the denial of mitigating circumstances, arguing for new evidence. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already thoroughly refuted by the Court of Appeal without introducing new facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 376 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies solely on arguments already examined and refuted by the court of appeal, fails to demonstrate new evidence, and does not meet the strict requirements for admissibility under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments lack of new evidence Court of Cassation procedural costs Cassa delle ammende intent finding allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 376 cod. proc. pen.
Art. 282-bis cod. proc. pen.
art. 282-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIORINI PAOLO nato a ADRIA il 25/06/1966 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Migliorini Paolo; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il dolo del reatoiè riprocfuttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato come gli esiti del controllo davano conto della consapevole e volontaria violazione della misura ex art. 282-bis cod. proc. pen. (pag. 2); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente fondato sull'assenza di elementi positivi, sulla gravità del fatto e sulla sussistenza di plurimi precedenti penali; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09