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Ordinanza — n. 39533/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to reproduction of already refuted arguments by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39533/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Zitouni Boubker inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the refusal to recognize a specific mitigating circumstance and the reclassification of facts, arguing these were not adequately addressed. The court ruled that these grievances were merely reproductions of identical criticisms already thoroughly refuted by the Court of Appeal, which had found the facts did not meet the threshold for the alleged lenient hypothesis.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reproduces identical censure already adequately refuted by the Court of Appeal, which has excluded the legal hypothesis with non-syndicable factual reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of arguments mitigating circumstance refusal factual reclassification Court of Cassazione circostanze attenuanti scemata imputabilità facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITOUNI BOUBKER nato il 09/05/1965 avverso la sentenza dei 27/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zitouni Boubker e la memoria della difesa in data 13 settembre 2024 con cui si ribadisce la fondatezza dei motivi di ricorso, confutando il preliminare vaglio di inammissibilità OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancata riqualificazione dei fatti contestati ai capi E7, E9 ed E13 nella ipotesi lieve di cui al quinto comma della stessa norma risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha, con motivazione in fatto non sindacabile in questa sede, escluso che la complessiva attività posta in esse potesse integrare l'ipotesi lieve (pagg. 7 e 8) e che l'apporto del ricorrente non consentisse il riconoscimento della attenuante speciale, essendosi limitato a fornire ragguagli in ordine a rapporti già emersi dalle captazioni, comunque valorizzati con la concessione delle attenuanti generiche (pag. 9); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/