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Ordinanza — n. 39532/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39532/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39532/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANI LARI nato a CONTARINA il 15/04/1976 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milani Lari OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si censurano, rispettivamente, la parte della decisione che ha ritenuto che la somma di euro 2.250 rivenuta indosso al ricorrente fosse destinata all'approvvigionamento dello stupefacente e quella in cui si si dava atto che il medesimo avesse ceduto circa un migliaio di dosi in un anno, sono declinati in fatto e tesi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appello ricostruito, con motivazione completa ed esente da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità, previa analisi di quanto emerso dalle perquisizione e dall'esame degli acquirenti sentiti in merito, la complessiva attività di acquisto dello stupefacente secondo cadenze settimanali e calcolato, indicativamente, il numero delle cessioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANI LARI nato a CONTARINA il 15/04/1976 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milani Lari OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si censurano, rispettivamente, la parte della decisione che ha ritenuto che la somma di euro 2.250 rivenuta indosso al ricorrente fosse destinata all'approvvigionamento dello stupefacente e quella in cui si si dava atto che il medesimo avesse ceduto circa un migliaio di dosi in un anno, sono declinati in fatto e tesi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appello ricostruito, con motivazione completa ed esente da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità, previa analisi di quanto emerso dalle perquisizione e dall'esame degli acquirenti sentiti in merito, la complessiva attività di acquisto dello stupefacente secondo cadenze settimanali e calcolato, indicativamente, il numero delle cessioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico internazionale di stupefacenti dipendenza da sostanze abbandono del procedimento per truffa gravi addebiti penali sanzioni pecuniarie
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILANI LARI nato a CONTARINA il 15/04/1976 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Milani Lari OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo, con cui si censurano, rispettivamente, la parte della decisione che ha ritenuto che la somma di euro 2.250 rivenuta indosso al ricorrente fosse destinata all'approvvigionamento dello stupefacente e quella in cui si si dava atto che il medesimo avesse ceduto circa un migliaio di dosi in un anno, sono declinati in fatto e tesi a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, avendo la Corte di appello ricostruito, con motivazione completa ed esente da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità, previa analisi di quanto emerso dalle perquisizione e dall'esame degli acquirenti sentiti in merito, la complessiva attività di acquisto dello stupefacente secondo cadenze settimanali e calcolato, indicativamente, il numero delle cessioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/