Recourse dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded recidivism argument and failure to prove increased social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Samuel Eros Maggio inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of recidivism, but the appellate court had already refuted this by citing numerous recent, irrevocable convictions demonstrating the defendant's inability to respect the law. Consequently, the Court ruled the argument regarding increased social danger under Article 99 of the Penal Code was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the recourse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A recourse is inadmissible when the alleged error in finding recidivism is manifestly unfounded and the evidence of increased social danger is adequately refuted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO SAMUEL EROS nato a RIMINI il 06/06/1990 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maggio Samuel Eros; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e , og..6...e riproduttivo di analoga cc ura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, non prima di aveva rilevato la presenza di plurimi precedenti penali anche recenti con numerose condanne irrevocabili, ha messo in evidenza la dimostrata incapacità dell'imputato di rispettare delle leggi, segno tangibile della aumentata pericolosità sociale ex art. 99 cod. pen.; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09