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Ordinanza — n. 39530/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to deduce sentencing excess in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39530/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by De Santis Pasquale inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of recidivism and the excessive sentence, but the Court noted the sentencing excess argument was not raised during the appeal phase. Consequently, the Court ruled that the failure to deduce this specific ground in the gravamen rendered the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to deduce a ground for cassation in the appeal phase, even if the lower court's reasoning on other grounds implicitly supports the contested outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to deduce recidivism finding sentencing excess court costs award Cassa delle ammende procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 09/02/1961 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Santis Pasquale OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, dopo aver ripercorso il vissuto criminale del ricorrente, come lo stesso si caratterizzasse per la commissione di sempre più gravi reati, osservando come la mancata adesione ad obblighi imposti da una delle plurime sentenze passate in giudicato denotasse l'indifferenza alle regole e fosse tale da palesare un'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il secondo motivo in ordine al trattamento sanzionatorio I ritenuto eccessivol non è stato dedotto in sede di gravame, ambito in cui il ricorrente ha censurato la sola ritenuta recidiva; che, nondimeno, la motivazione nei termini sopra espressi quanto a recidiva dà ampiamente conto del distacco dal minimo edittale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3