Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nilo Gian Luca inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug trafficking under Article 73, paragraph 5, of the relevant decree, arguing against the court's findings. The court rejected these claims as manifestly unfounded and repetitive of arguments already correctly refuted by the Court of Appeal of Bologna, which had thoroughly analyzed evidence including drug possession, large cash holdings, and multiple mobile phones.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Appeals against criminal judgments are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and merely reproduce arguments already correctly refuted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NILO GIAN LUCA nato a BOLOGNA il 02/04/1983 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Nilo Gian Luca OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure confutate correttamente dalla Corte di appello/che ha rilevato Lplurimi elementi che denotavatoila destinazione allo spaccio dello stupefacente rinvenuto(predisposizione in dosi della sostanza stupefacente del tipo cocaina, detenzione di altra tipologia di sostanza, il possesso di considerevole somma di denaro in ordine al quale non forniva spiegazione in quanto disoccupato, il possesso di quattro telefoni cellulari, l'assenza di spiegazioni alternative circa il possesso all'esterno dell'abitazione di detta sostanza); detta conclusione, in quanto fondata su pertinenti riferimenti ai dati probatori analizzati con completezza e logicità dalla Corte di appello (pagg. da 7 a 15), non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il