Cassation Court dismisses appeals regarding non-prosecution causes and generic mitigating circumstances due to inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged the lower court's refusal to recognize non-prosecution causes and generic mitigating circumstances, arguing for a re-evaluation of the evidence. The Court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already thoroughly analyzed the facts and the procedural bar of cessation prevented the formation of a valid appeal relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals lacking a valid basis for review or subject to procedural cessation bars are inadmissible, resulting in the condemnation of the appellant to pay litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CRETU TANASE nato il 03/08/1989 SOLTANI ANIS nato il 11/06/1992 MIRTCHEV STANYO NAYDENOV nato il 22/04/1972 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi dì Cretu Tanase, Soltani Anis e Mirtchev Stanyo Naydenov OSSERVA Rilevato che il ricorso di Cretu Tanase, con cui 5i censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha, con motivazione esente da vizi logici e completa (pag. 10 par. 2), rilevato come, sia il contesto carcerario in cui sì hOno svolti i tatti, sia Il numero dei partecipanti all'azione, faccia ritenere ií fatto di non scarsa offensività; rilevato che il ricorso di Soltani Anis, con cui si rivolgono censurig,41 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello / che ha valorizzato la gravità del fatto che aveva coinvolto un numero non minimo di persone e i plurimi precedenti penali che gravano sull'imputato; rilevato che, quanto al ricorso di Mirtchev: il primo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che la decisione della Cee eela t__ aaxalteetA.4 di appello è intervenuta il 28 novembre 2023, a fronte di una prescrizione sarebbe pomata il 30 novembre 2023; il secondo, terzo e quarto motivo/che deducono l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e la sussistenza della scriminante ex art. 52 cod. permarospettano una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova che la Corte di appello ha compiuto attraverso adeguata analisi dei dati processuali a disposizione (pagg. 7, 8 e 9); il quinto motivo presenta analoghi limiti, muovendo da una ricostruzione edulcorata degli eventi smentita dalla Corte di appello che, per negare la applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod, pen., etc ha apprezzato la gravità del fatto (si rinvia alla posizione di Cretu); il sesto motivo, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione adeguata, inconferenti gli elementi addotti e valorizzato la gravità dei fatto (pag. 10 e 11); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dei ricorsi per cessazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen, (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a