Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39525/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it attacks precluded merits and relies on unchallengeable witness testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39525/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Catanzaro Raffaele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of a crime under Article 367 of the Penal Code, arguing against the police officer's identification. The court ruled that the appeal targeted a precluded issue of merits and relied on witness statements that were not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: An appeal attacking the substantive merits of a judgment is inadmissible when it concerns issues already precluded by the finality of the first instance decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility precluded merits false accusation witness identification Article 367 penal code identificazione credibile falsa testimonianza inganno sull'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. pen.
Art. 604 c.p.p.
art. 367 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATANZARO RAFFAELE nato a PALERMO il 17/04/1982 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Catanzaro Raffaele OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si rivolgono censure in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. attinge al precluso profilo del merito del giudizio, tentando di sindacare la motivazione che, con ragionamento privo di lacune e logico, aveva portato la Corte di appello a ritenere determinante il riconoscimento operato dal teste di polizia giudiziaria, che aveva con certezza riconosciuto il ricorrente da lui ben osservato in volto allorché, intimatogli di fermarsi per un controllo, si dava repentinamente alla fuga; che dette dichiarazioni, tra l'altro, sono state ritenute, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, compatibili con le ragioni che avevano spinto l'imputato a presentare la falsa denuncia del furto del motociclo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30