Cassation court dismisses appeals as manifestly unfounded regarding sentencing and recidivism findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Maraglino and Iurilli inadmissible, ordering them to pay procedural costs and a fine. The appellants challenged the imposed sentence and the finding of recidivism, arguing against the court's assessment. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the lower court's decision was well-founded based on the quantity of drugs and the appellants' criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals against sentencing determinations and recidivism findings are inadmissible if they are manifestly unfounded and merely reproduce issues already adequately resolved by the appellate court.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARAGLINO ANTONELLA nato a GIOIA DEL COLLE il 04/11/1970 IURILLI TOMMASO nato a CANOSA DI PUGLIA il 29/07/1977 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Maraglino Antonella e Iurilli Tommaso OSSERVA Rilevato che i ricorsi con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio e la ritenuta recidiva sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello fche ha ritenuto congrua la pena sulla base degli apprezzati elementi ex art. 133 cod. pen., della valorizzata estrema purezza e quantità dello stupefacente detenuto; che in ordine alla recidiva, adeguata risulta la sentenza nella parte in cui ha dato atto della presenza di precedenti penali anche specifici posti a fondamento della aumentata pericolosità; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese prouassuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3