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Ordinanza — n. 39522/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, citing insufficient qualitative and quantitative analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39522/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Maurizio Racanati's appeal inadmissible for failing to provide a specific factual analysis. The court found the appellant's argument regarding excessive sanctions to be generic and merely repetitive of issues already adequately refuted by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and Racanati was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of issues already decided, lacking the necessary qualitative and quantitative analysis required to justify a different outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive argument procedural costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RACANATI MAURIZIO nato a BISCEGLIE il 05/11/2000 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Racanati Maurizio OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatori(3 ritenuto eccessivo1 lè generico e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte territoriale con pertinente riferimento di dato qualitativo, quantitativo ed all'analizzato profilo personologico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2