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Ordinanza — n. 39521/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for false testimony due to contradictory evidence and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Salvatore Immorlano and Giovanni Cacudi inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The appellate court had already refuted the claims regarding the credibility of the civil party and the defendants' inconsistencies with medical records and witness testimonies. The court upheld the rejection because the appeals merely reproduced arguments already adequately refuted by the lower court, including the impossibility of the false witness being in two places at once.

Regesto Legislator

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Art. 372 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already refuted by the appellate court are inadmissible, as the court must verify the novelty and merit of the arguments before the appeal.

Parole chiave

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false testimony conviction inadmissible appeal reproduced grievances contradictory evidence court costs fine false dichiarazioni senza giuramento alibi carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

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Art. 372 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 372 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IMMORLANO SALVATORE nato a LECCE il 20/06/1979 CACUDI GIOVANNI nato a TORCHIAROLO il 23/11/1957 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Immorlano Salvatore e Cacudi Giovanni OSSERVA Rilevato che entrambi i ricorsi risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto alla attendibilità della costituita parte civile in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. ha rilevato la lineare versione confortata dalla documentazione medica, evidenziando come alcune discrasie tra le denunce fossero riferibili ad errori materiali; che è stata al contempo apprezzata, a sostegno di una corretta valutazione degli elementi di prova, la presenza di anomalie nel ricordo dei fatti da parte degli imputati, in quanto contrastanti con gli esiti del procedimento nel cui ambito i testi vennero escussi; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine al dolo della falsa testimonianza, reso palese dall'inverosimile possibilità che Zaurito Alfio (che nel procedimento in cui è stata commessa la falsa testimonianza era imputato) potesse trovarsi contemporaneamente in due luoghi, uno dei quali distante da quello in cui si erano verificatati i fatti giudizialmente accertati; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso