Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for failing to address identical grounds raised by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by El Habib Said inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for reclassification of his drug possession as a minor offense and requested mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already thoroughly refuted these specific points regarding his conduct and the location of the drugs. The Court ruled that since the lower court adequately addressed and rejected the same arguments, the appeal merely reproduced identical issues without new grounds, warranting dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces grounds already adequately refuted by the Court of Appeal, lacking any new factual or legal elements to justify a different outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL HABIB SAID nato il 31/12/1980 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di El Habib Said OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riqualificazione nella ipotesi lieve è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appelloche ha valorizzato la complessiva condotta del ricorrente e lo specifico posto in cui è stato rinvenuto lo stupefacente all'interno dell'auto per fondare, dieare;zato, il concorso nella detenzione della sostanza stupefacente del peso di circa due chilogrammi, elemento ritenuto determinante per confutare la richiesta riqualificazione nella ipotesi lieve; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte di appello fondato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla 'assenza di resipiscenza e di elementi positivi da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/0