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Ordinanza — n. 39519/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as the ground concerns a non-merit issue under Art. 606 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Mimmo Maggio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding regarding the continuation of possession of different substances on the same drug table, arguing it violated the law. The court ruled this ground was not subject to the trial judge's examination under Article 606, Paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure, rendering the appeal non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; A ground of appeal alleging a violation of the law by the trial judge regarding facts not subject to their examination is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal violation of law merit examination drug possession procedural exclusion dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGIO MIMMO nato a FRANCAVILLA FONTANA il 09/11/1994 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Maggio Mimmo OSSERVA gatAZ ,,r(;pp, za Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta continuazione amtegietenzione di ci sostanza stupefacente di diversa natura appartenente alla stessa tabella, in quanto afferente a violazione di legge non sottoposta al vaglio del giudice di merito, è indeducibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/