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Ordinanza — n. 39518/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to precluded re-evaluation of evidence and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39518/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the non-prosecution clause, but the court found this constituted a precluded re-assessment of facts already decided by the Court of Appeal. The court emphasized that the lower court's reasoning regarding the repeated abuse context was complete and logical, making it immune to attack in a third-instance review.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The third instance court cannot re-evaluate evidence or apply non-prosecution clauses absent specific grounds, as it is bound by the complete and logical factual reasoning of the second instance.

Parole chiave

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third instance review non-prosecution clause precluded re-evaluation factual reasoning immunity inadmissible appeal abuse of process Cassa delle ammende spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIGLIANO GIANFRANCO nato a FOGGIA il 28/01/1970 avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Rigliano Gianfranco e le memorie trasmesse dal ricorrente personalmente in data 27 e 30 settembre 2024. OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. tende ad una preclusa rivalutazione ed alternativa lettura delle fonti di prova (tra l'altro sindacando la responsabilità in ordine ai fatti contestati non oggetto di specifico motivo di ricorso) ed è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha messo in risalto la non scarsa offensività della condotta in quanto inserita in un contesto di sopraffazione reiterata nel tempo, motivazione in fatto che attinge dalle risultanze probatorie acquisite al procedimento che, in quanto costituente argomentazione completa e logica, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend. Così deciso 2o422(t2c, 2-Lk Il Consig