Cassation appeal dismissed for inadmissibility; offer of money for silence lacks criminal seriousness under Art. 322.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Marzano Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued his offer to pay money in exchange for silence did not constitute the crime of extortion under Article 322 of the Penal Code. The court rejected this, noting the offer was not absurd and had already been properly evaluated by the Court of Appeal, making the cassation grounds manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 322 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An offer to pay money in exchange for silence, if not manifestly absurd or impossible, constitutes a serious threat sufficient to found criminal liability for extortion, and a cassation appeal challenging such a finding is inadmissible if the lower court's assessment was reasonable.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO FRANCESCO nato a BARI il 26/05/1999 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marzano Francesco; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce che non sarebbe stata apprezzata la scarsa serietà dell'offerta del ricorrente giudicata costituire il delitto di cui all'art. 322 cod. pen., è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha, invece, osservato come l'offerta, secondo una valutazione prognostica ex ante, di "dare qualcosa in caso di mancato arresto" fosse tutt'altro che risibile o inverosimile come sostenuto nei motivi di gravame; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremíla).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2