Cassation court dismisses appeal on recidivism, ruling procedural bar invalid due to extended one-year-six-month deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nicoletta D'Abramo inadmissible, rejecting her challenge to the lower court's confirmation of recidivism. While the appellant argued the one-year procedural deadline had expired, the court noted this argument was already refuted by the Court of Appeal regarding the specific conduct of the crime. Furthermore, the court determined the applicable deadline was actually one year and six months under the 2021 law, rendering the procedural bar non-existent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 344-bis c.p.p.; Art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021 n. 134: The procedural bar for inadmissibility does not apply if the statutory deadline for the Court of Cassation to rule is extended to one year and six months by specific legislation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ABRAMO NICOLETTA nato a TERLIZZI il 30/09/1981 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Abramo Nicoletta e la memoria della difesa con cui si insiste nella fondatezza del ricorso al contempo deducendo l'intervenuta improcedibilità per il decorso del termine annuale entro il quale questa Corte avrebbe dovuto definire il procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto di confermare la recidiva contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello/ che ha apprezzato l'accresciuta pericolosità della imputata fondandola sulla specifica condotta di reato contestata ritenuta in tal senso significativa (pag. 7); rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta improcedibilità che, oltre a non tenere in considerazione che l'inammissibilità del ricorso impedisce, come per la prescrizione, il maturare della causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., non valuta che, ex art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021 n. 134, il termine in questione è pari ad un anno e sei mesi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il