Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already rejected partial mental defect argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the first ground of complaint merely repeated a previously rejected argument regarding a partial mental defect. The Court of Appeal had already addressed the expert report's timing relative to the contested facts and confirmed the mitigating circumstance. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds of complaint are identical to those already rejected by the Court of Appeal, rendering the complaint devoid of novelty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNABA GIOVANNI nato a BRINDISI il 05/01/1977 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barnaba Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha escluso il vizio parziale di mente del ricorrente è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appellofche ha fatto pertinente riferimento al contenuto della perizia disposta in un periodo coevo rispetto a quello in cui si sono realizzati i fatti contestati, dando conto delle ragioni della sussistenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente (pag. 2); rilevato, pertanto, che all'Inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2