Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39513/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against drug trafficking convictions for lack of decisive omitted evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39513/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against their drug trafficking convictions inadmissible. The defendants argued that the lower court failed to adequately address their defenses regarding sentencing and specific factual details. The court ruled that the appellate court's reasoning was sound and that the omitted arguments lacked the decisive character required to overturn the judgment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals are inadmissible when the lower court's reasoning is sound and the omitted arguments do not possess a clear and unequivocal character of decisiveness that would necessarily have led to a more favorable decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal decisive omitted evidence sentencing proportionality appellate review standard traffico aggravato di stupefacenti contraffazione sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRANCO DOMENICO nato a BARI il 03/12/1987 ANNOSCIA MICHELE nato a BARI il 28/10/1999 LEGROTTAGLIE LUIGI nato a BARI il 11/03/1987 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Franco Domenico, Annoscia Michele e Legrottaglie Luigi OSSERVA Rilevato che, quanto-al ricorso di Franco: riproduttiva di identica censura formulata in sede di gravame e declinata in fatto risulta la censurata partecipazione all'illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che la Corte di appello, sulla base di valutazione connessa ai dati probatori a disposizione, con motivazione priva di lacune e logica, ha ritenuto sussistere in ragione della presenza nel luogo in cui era in corso la predisposizione in dosi della sostanza; analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva, che la Corte di appello, dopo aver escluso che si trattasse di natura specifica, ha dato atto del suo riconoscimento in pregresse sentenze passate in giudicato; manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura risulta il terzo motivo con cui la difesa si duole del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, spiegato dalla Corte di appello con richiamo alla purezza, alla tipologia della sostanza in sequestro e all'esistenza di una pur rudimentale organizzazione; manifestamente infondato risulta il quarto motivo con cui la difesa censura l'omessa risposta su alcuni rilievi contenuti nell'atto di appello, complessivamente esaminati e confutati dalla decisione (pag.

7) allorché in termini generali è stata apprezzata la condotta partecipativa del ricorrente, di eguale consistenza rispetto agli altri concorrenti, così ritenendo non determinanti le osservazioni sul punto; che, invero, il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445); rilevato che, quanto al ricorso di Annoscia, manifestamente infondata risulta la censura rivolta al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, correttamente spiegato dalla Corte di appello per la evidenziata organizzazione dell'attività di spaccio e gravità dei fatti contestati anche in ragione della presenza sul luogo del confezionamento della sostanza di un bollino utilizzato quale marchio di identificazione per contrassegnare lo stupefacente da vendere; rilevato che, quanto al ricorso di Legrottaglie, adeguato risulta quanto rilevato dalla Corte di merito in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (primo motivo) fondato sulla gravità del fatto e sulla assenza di segnali di resipiscenza, analogamente a quanto evidenziato dalla Corte in ordine al trattamento sanzionatorio (secondo motivo) rideterminato, in accoglimento del motivo di gravame, con pena ritenuta maggiormente congrua, così dimostrando di aver adeguatamente ponderato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, invero, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d