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Ordinanza — n. 39510/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against money confiscation as generic and unsupported by specific factual rebuttal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39510/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chakour Khalid inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to confiscate €4,500, arguing against the deprivation of funds. The court rejected this claim as generic and unfounded because the appellant failed to specifically refute the established facts regarding the lack of legitimate income, which satisfied the statutory requirements for confiscation under the relevant laws.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 85-bis D.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis c.p.: An appeal against a confiscation decision is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, as it fails to specifically contradict the factual basis and legal reasoning supporting the deprivation of assets.

Parole chiave

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confiscation of assets inadmissible appeal generic appeal legitimate income Cassa delle ammende beni sequestrati causa di carattere pecuniario confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 85-bis D.P.R. n. 309 del 1990
Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKOUR KHALID (CUI: 06JEXA8) nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 02/04/2024 del TRIBUNALE di LECCOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Chakour Khalid OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen. attraverso il quale si censura la disposta confisca del denaro è generico è manifestamente infondato visto che non contrasta specificamente la decisione che, quanto alla confisca dell'ingente somma di denaro rivenuta nella disponibilità del ricorrente (euro 4.500), dà conto delle ragioni dell'ablazione con pertinente riferimento all'assenza di redditi leciti, così rappresentando la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 ed all'art. 240-bis cod. pen., aspetto non confutato dal ricorrente, essendo indifferente che la somma di denaro, ai fini della confisca in ipotesi particolari disciplinata dalle citate norme, costituisca il prezzo, il provento o il profitto del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iI