Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds regarding crime existence and sentencing proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Montanarelli's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the existence of crimes under Articles 337 and 341-bis of the Penal Code and the proportionality of the sentence. The court rejected these arguments as manifestly unfounded, noting that the appellate court had already sufficiently refuted the claims regarding the number of people involved and the appropriateness of the penalty based on specific prior cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen; Art. 341-bis cod. pen; Art. 616 cod. proc. pen: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds for the appeal are manifestly unfounded and do not raise a legitimate question of law, particularly when the lower court has already addressed the factual and legal issues with sufficient reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTANARELLI GIOVANNI nato a SALANDRA il 23/11/1976 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricOrso di Montanarelli Giovanni; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura sia la sussistenza del delitto di cui all'art. 337 cod. pen che quello di cui all'art. 341-bis cod. pen. quanto a presupposto delle più persone è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha osservato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori, come da un canto il ricorrente avesse minacciato i pubblici ufficiali che erano intenti allo svolgimento di compiti tAa.kla s istituzionali, nell'occorso ostacolati-~condotta 4;13:=11=12a7 d'altro canto, come nei pressi in cui si svolsero erano presentipiù persone ; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, avendo la decisione fatto corretto riferimento ai precedenti penali anche specifici1tali da far ritenere congrua la pena in concreto irrogata ben al di sotto del valore medio edittale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09