Italian Court dismisses appeal on interception evidence and sentencing reclassification due to lack of new grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bostani Herget inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability based on intercepted dialogues and the failure to reclassify the offense under Article 73, paragraph 5, of the 1990 Decree. The Court ruled that these were identical grievances already sufficiently refuted by the Court of Appeal, which had thoroughly analyzed the evidence to determine the exchange involved two loaves of bread totaling one kilogram.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990: An appeal against a judgment is inadmissible if it merely reproduces identical grievances already refuted by the appellate court, as the conclusion drawn from analyzed evidence is not subject to review in the stage of legality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSTANI HERGET nato il 19/01/1990 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bostani Herget, la richiesta della difesa in data 26 agosto 2024 con cui si richiede la trattazione orale del ricorso e la memoria del 27 agosto 2024 con cui si confuta il preliminare vaglio di inammissibilità, chiedendo il rinvio a nuovo ruolo per la discussione presso altra Sezione di questa Corte.
OSSERVA Ritenuto che i motivi del ricorso con cui si censura, sia la ritenuta responsabilità, quanto aC significato assegnato ai dialoghi intercettati, sia la mancata riqualificazione nel delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 costituiscono riproduzione di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato, complessivamente, il chiaro tenore delle conversazioni da cui era desumibile l'oggetto dello scambio di due panetti del peso complessivo di un chilogrammo tra il ricorrente ed altro soggetto; che detta conclusione, in quanto fondata su pertinenti riferimenti ai dati probatori analizzati con completezza e logicità dalla Corte di appello (pagg. da 7 a 15), non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm de. Così deciso il