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Ordinanza — n. 39507/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against bus assault conviction citing sufficient appellate reasoning and proportionality of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had already thoroughly refuted arguments regarding the interruption of the bus service, the existence of general intent, the lack of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, and the appropriateness of the imposed sentence. Consequently, the court found no merit in the cassation grounds and upheld the lower court's judgment based on the established facts and legal reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellate court has adequately refuted the grounds of the appeal regarding the interruption of service, the existence of intent, the applicability of non-punishability provisions, and the proportionality of the sentence.

Parole chiave

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inadmissible appeal bus assault conviction Article 131-bis Penal Code proportionality of sentence Court of Cassation court costs and fine general intent established grave intralcio alla circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131- bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUK MOHAMED RAGAB MAHMOUD nato il 31/10/1955 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marzouk Mohamed Ragab Mahmoud; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso costituiscono riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto ad integrazione del reato, ha messo in evidenza l'interruzione per un tempo apprezzabilmente significativo del servizio di linea del bus t quanto al dolo, ha rilevato la sussistenza di quello generico allorché il ricorrente ed il coimputato hanno consapevolmente deciso di continuare nelle reciproche violenze invece di scendere dal mezzo che subiva un fermo', quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., ha apprezzato la gravità della condotta desunta dalla necessità di chiamare in ausilio il servizio di sicurezza, le forze di polizia e richiedere altro bus sostitutivo per il trasbordo dei passeggeri", quanto al trattamento sanzionatorio, giudicato adeguata la pena in concreto irrogata in ragione dell'allarme generale provocato dal litigio; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30