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Ordinanza — n. 39506/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address specific appellate findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39506/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Giuliano La Fata inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of a specific crime, but the court noted that his arguments were merely a repetition of issues already adequately refuted by the Court of Appeal with reference to corroborating witness testimony. Furthermore, the court rejected the second ground as generic because it cited general jurisprudence without comparing it to the specific reasoning provided in the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are identical to those already refuted by the appellate court or are generic and fail to engage with the specific reasoning of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetition of arguments failure to compare procedural costs Cassa delle ammende appellate reasoning motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FATA ROBERTO GIULIANO nato a MILANO il 04/05/1968 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Fata Roberto Giuliano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la sussistenza del delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha osservato, con pertinenti riferimenti ai dati probatori, come le offese fossero state sentite da più persone, tra cui anche l'amico che era insieme all'imputato; rilevato che il secondo motivo attraverso cui si rivolgono indistinte critiche alla motivazione della decisione è generico in quanto, oltre a riportare copiosa giurisprudenza di legittimità in merito, omette ogni confronto con la sentenza impugnata che ha fornito completa risposta alle censure tese a mettere in dubbio la sussistenza dei delitti contestati; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/