Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39505/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for false testimony; procedural inadmissibility upheld; costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39505/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting all grounds raised by the appellant. The appellant argued against the finding of false testimony and requested new investigative hearings, but the court found these arguments manifestly unfounded and lacking necessity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a cassation appeal is inadmissible due to procedural defects or lack of admissibility, the court must declare the appeal inadmissible and order the appellant to bear the costs and pay a fine to the State.

Parole chiave

Generato dall'IA
false testimony cassation appeal procedural inadmissibility new investigative hearings procedural costs state fine criminal procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLA DONATELLO nato a BERGAMO il 24/10/1973 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Villa Donatello e la memoria in data 13 settembre 2024 con cui si confuta la rilevata preliminare inammissibilità e si chiede la trasmissione del procedimento presso la Sezione competente secondo Tabelle. OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente il delitto di falsa testimonianza anche quanto ad elemento soggettivo sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello, oltre che declinati in fatto, avendo la decisione correttamente evidenziato i plurimi profili (unitariamente letti) suscettibili di confutare la versione del ricorrente (pagg. 4 e 5 allorché, tra l'altro, si è messo in risalto come la versione resa dal ricorrente secondo cui il suo conoscente Villa, che aveva subito l'incidente stradale, sarebbe stato estratto da un soggetto straniero dalla parte del sedile passeggero dell'auto, non fosse stata confermata neppure dal medesimo soggetto coinvolto al momento dell'intervento del personale della polizia stradale); ritenuto che il terzo motivo, quanto a rinnovazione istruttoria, risulta manifestamente infondato tenuto conto, in disparte la genericità già rilevata dalla Corte di appello per la omnicomprensiva richiesta di ascolto di numerosi testi per finalità meramente perlustrative, dell'assenza del requisito della necessità; rilevato che manifestamente infondato risulta l'ultimo motivo con cui si censura la mancata applicazione delle riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione, adeguatamente motivata attraverso il richiamo ai precedenti penali, essendo inconferente che, per altri fini (recidiva) gli stessi non siano stati ritenuti rilevanti; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266), consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos