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Ordinanza — n. 39504/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ianno Mario e le conclusioni della difesa in data 23 luglio 2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente •in ordine alla quale si assume sussista una carenza di prove, risulta manifestamente infondato nella parte in non prende atto dell'adeguata motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e generico allorché non si confronta con il tenore della decisione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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motivi di cassazione difetto di motivazione cognizione del ricorso per cassazione risarcimento per errore giudiziario allegazione motivata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ianno Mario e le conclusioni della difesa in data 23 luglio 2024 OSSERVA Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente •in ordine alla quale si assume sussista una carenza di prove, risulta manifestamente infondato nella parte in non prende atto dell'adeguata motivazione in punto di responsabilità del ricorrente e generico allorché non si confronta con il tenore della decisione; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09