Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mischaracterization of lower court's factual findings regarding departure time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ianno Mario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that doubts existed regarding the time he left his home, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision was based on the lower court's clear statement that Ianno was not found at his residence in violation of the surveillance office's order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the cassation request mischaracterizes the lower court's factual findings as legal grounds for rejection, failing to substantiate a genuine doubt on the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO MARIO nato a SANTA CROCE DI MAGLIANO il 19/10/1967 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ianno Mario e le conclusioni trasmesse in data 23 luglio 2024; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si assume sussista dubbio circa l'orario in cui il ricorrente si sarebbe allontanato da casa risulta manifestamente infondato, nella parte in cui estrapola la parte della decisione che enuncia il motivo di gravame quasi costituisca motivazione del rigetto, e generico in quanto non si confronta con il chiaro tenore della decisione che ha ribadito come Ianno non fosse stato trovato presso la abitazione in violazione del provvedimento dell'Ufficio di Sorveglianza di Campobasso; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/