Cassation court dismisses appeal on group drug consumption charge as issues were already resolved by first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gaeta Pasquale inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for group drug consumption, arguing that purchasing drugs for personal use should negate the group consumption charge. The Court of Appeal had already resolved these identical issues, finding the appellant's purchase for personal use irrelevant to the group consumption liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 75 d.P.R. n. 309 del 1990; When an appeal reiterates issues already decided by the first instance without new grounds, the appeal is inadmissible as the lower court's reasoning remains sound and logical.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAETA PASQUALE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 23/09/1971 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gaeta Pasquale OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura complessivamente la ritenuta responsabilità sull'assunto che la condotta integri l'ipotesi del consumo di gruppo non punibile ex art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 risultano reiterativi di identiche questioni poste in sede di gravame (già risolte dal primo giudice) ed adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con motivazione priva di lacune e logica, ha osservato come il ricorrente avesse ceduto dio~ fia~ due dosi di sostanza stupefacente dietro corrispettivo, essendo invece inconferente che in occasione del rifornimento avesse acquistato lo stupefacente anche per uso personale (pagg. 6 e 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/