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Ordinanza — n. 39499/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds under new procedural code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39499/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Filippo Lascala's appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. Lascala argued for vitiating flaws in the reasoning and incorrect legal qualification of his crimes, but the court found these grounds did not meet the strict requirements for cassation appeals post-2017 reforms. Consequently, the appeal was rejected, and Lascala was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, correlation of requests, or legality of the penalty; general complaints about reasoning or qualification are inadmissible unless the qualification is manifestly eccentric or erroneous.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds legal qualification error procedural code reform court costs award de plano dismissal Italian criminal procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lascala Filippo impugna la sentenza ex art. 444 cod.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Law n. 103 of 3 August 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lascala Filippo impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Locri con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi delitti di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LASCALA FILIPPO nato a BIANCO il 18/10/1961 avverso la sentenza del 21/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LOCRIdaterzronstrattEr-par117--- ()(-\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Lascala Filippo impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Locri con cui gli è stata applicata la pena ritenuta di giustizia in ordine a plurimi delitti di cui agli artt. 319 e 476-479 cod. pen..

2. Il ricorrente deduce vizi di motivazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr.

Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l'adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che l'erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co