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Ordinanza — n. 39498/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because new evidence submitted via PEC violates pandemic-era procedural rules requiring adversarial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39498/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding the failure to examine new evidence was unfounded. The appellant argued that two new judgments submitted via PEC as a reply to the prosecutor's written brief should have been considered by the appellate court. The court determined that under the emergency pandemic disciplinary regime, such documents are unusable for deliberation because they were not subject to adversarial proceedings with the parties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: Appeals are inadmissible when new evidence submitted via PEC violates the requirement for adversarial proceedings established by emergency pandemic disciplinary rules.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new evidence submission electronic communication PEC pandemic emergency rules adversarial proceedings requirement procedural costs award appellate court limitations esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod.
Art. 616-bis c.p.p.
283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTARI GIANLUCA nato a SASSARI il 18/10/1971 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cattari Gianluca; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso esame delle memorie e nuove prove (due sentenze di cui si richiedeva l'acquisizione) trasmesse a mezzo PEC quale replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale da parte della Corte di appello è manifestamente infondato, tenuto conto che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/