Cassation appeal dismissed as inadmissible because new evidence submitted via PEC violates pandemic-era procedural rules requiring adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the appellant's complaint regarding the failure to examine new evidence was unfounded. The appellant argued that two new judgments submitted via PEC as a reply to the prosecutor's written brief should have been considered by the appellate court. The court determined that under the emergency pandemic disciplinary regime, such documents are unusable for deliberation because they were not subject to adversarial proceedings with the parties. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: Appeals are inadmissible when new evidence submitted via PEC violates the requirement for adversarial proceedings established by emergency pandemic disciplinary rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTARI GIANLUCA nato a SASSARI il 18/10/1971 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Cattari Gianluca; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura l'omesso esame delle memorie e nuove prove (due sentenze di cui si richiedeva l'acquisizione) trasmesse a mezzo PEC quale replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale da parte della Corte di appello è manifestamente infondato, tenuto conto che nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, sono inutilizzabili ai fini della deliberazione, in quanto sottratti al contraddittorio delle parti, i documenti nuovi che i difensori allegano alle conclusioni scritte depositate in replica a quelle del Procuratore generale (Sez. 2, n. 37051 del 15/09/2022, Berisa, Rv. 283790); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/