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Ordinanza — n. 39494/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39494/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SURJEET nato il 20/04/1979 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Singh OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione della sentenza che si assume costituisca riproduzione delle conclusioni del Procuratore generale, è generico in quanto, in disparte l'inconferenza del dato, nessuna concreta critica viene rivolta alla parte della decisione che, con motivazione corretta ed adeguata ha fornito risposta circa la responsabilità, rilevando l'intervenuta ammissione da parte del ricorrente e la capacità di costui di comprendere la violazione dell'ordinanza che aveva disposto l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale escluso si potessero desumere elementi positivamente apprezzabili per lo stato di etilista cronico del ricorrente, aspetto allegato in sede di gravame; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39494/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

Parole chiave

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dipendenza da alcol guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di sostanze reato grave di stupefacenti imposta sulle bevande trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH SURJEET nato il 20/04/1979 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Singh OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la carenza di motivazione della sentenza che si assume costituisca riproduzione delle conclusioni del Procuratore generale, è generico in quanto, in disparte l'inconferenza del dato, nessuna concreta critica viene rivolta alla parte della decisione che, con motivazione corretta ed adeguata ha fornito risposta circa la responsabilità, rilevando l'intervenuta ammissione da parte del ricorrente e la capacità di costui di comprendere la violazione dell'ordinanza che aveva disposto l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento alla persona offesa; rilevato che manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello risulta il secondo motivo con cui si rivolgono critiche in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale escluso si potessero desumere elementi positivamente apprezzabili per lo stato di etilista cronico del ricorrente, aspetto allegato in sede di gravame; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3