Italian Court dismisses appeal against minor crime conviction for procedural and substantive defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for violations of procedural rules regarding liability and sentencing, but the Court found these complaints to be mere factual grievances rather than legal errors. Furthermore, the third ground for appeal was rejected as too generic and lacking specific legal elements required for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Appeals against second-instance judgments for minor crimes are limited to legal violations; complaints regarding factual assessment or motivation defects are inadmissible, and grounds must be specific and substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE CURTI ANGELO nato a CASERTA il 20/05/1991 avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21688/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che Angelo Delle Curti ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha confermato la sentenza del locale Giudice di pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia e percosse; Letta la memoria del difensore del ricorrente, che non ha sviluppato argomentazioni idonee ad incidere sulle conclusioni di seguito illustrate.
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso — con i quali il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità e in ordine al trattamento sanzionatorio — oltre ad essere costituiti prevalentemente da doglianze in fatto e aspecifiche, non sono comunque consentiti in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
I suddetti motivi - pur lamentando, all'apparenza, una violazione di legge - denunziano, infatti, vizi di motivazione. Considerando che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alle statuizioni civili, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., in quanto - a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta - non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In ogni caso, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che «ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non è necessaria la prova della concreta esistenza di danni risarcibili, essendo sufficiente l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza di un nesso di causalità tra questo e il pregiudizio lamentato, desumibile anche presuntivamente» (Sez. 1, Sentenza n. 51160 del 31/10/2023 Ud. (dep. 21/12/2023) Rv. 285612 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; • P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammend