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Ordinanza — n. 39468/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false license claim as evidence was not obvious to any person.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39468/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding the lack of official stamps on the driver's license was specific to the police officers' experience rather than objectively evident to anyone. The court held that criminal liability for document forgery requires the falsification to be so obvious that it is recognizable 'at a glance' by any person, a standard not met by the anomalies cited in the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 636 c.p.; Art. 637 c.p.: In cases of document forgery, criminal liability is excluded only when the falsification is so evident that it is recognizable at a glance by any person, not merely by specialized personnel.

Parole chiave

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false document criminal liability obvious falsification ictu oculi standard appeal inadmissibility driver license criminal procedure falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 636 c.p.
Art. 637 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDREU MIKELJAN nato a SHKONDER( ALBANIA) il 16/05/1984 avverso la sentenza del 13/11/2009 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21608/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che Ndreu Mikeljan ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, escludendo la recidiva e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di falsità materiale di una patente di guida internazionale;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso —con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, il mancato riconoscimento, nel caso di specie, degli estremi di un falso grossolano (la patente era priva di qualsiasi timbro ufficiale delle autorità straniere) — è aspecifico rispetto alla prima ratio decidendi della decisione avversata, poiché non contrasta l'argomentazione secondo cui la sola esperienza del personale di Pg aveva permesso di far emergere la contraffazione della patente (non desumibile ictu ()culi da chiunque).

D'altronde, la giurisprudenza di legittimità - in un caso assimilabile a quello di specie - ha affermato che: «in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque» (Sez. 5, Sentenza n. 27310 del 11/02/2019 Ud. (dep. 19/06/2019) Rv. 276639 - 01), caratteristiche non evincibili dalle anomalie elencate nella sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende Così d