Ordinanza — n. 39466/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MANIERI MASSIMO nato a LAQUILA il 29/03/1962 nel procedimento a carico di: TOMEI MAURO nato a VILLA SANT'ANGELO il 09/11/1962 avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIUDICE DI PACE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21589/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che la parte civile, Massimo Manierr, ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tomei Mauro in ordine al reato di minaccia, perché estinto per aver riparato il danno cagionato;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 39466/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che la parte civile, Massimo Manierr, ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tomei Mauro in ordine al reato di minaccia, perché estinto per aver riparato il danno cagionato;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MANIERI MASSIMO nato a LAQUILA il 29/03/1962 nel procedimento a carico di: TOMEI MAURO nato a VILLA SANT'ANGELO il 09/11/1962 avverso la sentenza del 07/05/2024 del GIUDICE DI PACE di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 21589/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che la parte civile, Massimo Manierr, ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Tomei Mauro in ordine al reato di minaccia, perché estinto per aver riparato il danno cagionato;
Considerato che, in data 27 giugno 2024, è pervenuta rinunzia al ricorso, a firma dell'imputato, autenticata dal proprio difensore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25