Ordinanza — n. 39458/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACRI NICOLA nato a ANDRIA il 08/06/1983 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21445/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che Acri Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39458/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile oltre che per le ragioni supesposte, anche perché il ricorso è marcatamente generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACRI NICOLA nato a ANDRIA il 08/06/1983 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21445/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che Acri Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, rideterminando la pena;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, non è deducibile ed è manifestamente infondato. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, con sentenza n. 23913/2023 ha annullato la sentenza del 24/11/2020 della Corte di Appello di Bari limitatamente al trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte distrettuale, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto; quanto al giudizio di responsabilità e — per quanto interessa in questa sede — al riconoscimento della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, invece, la Corte di cassazione non ha accolto il ricorso del prevenuto, reputando corretto il ragionamento svolto dalla Corte di merito; ne deriva che sul punto della decisione relativo alla sussistenza della recidiva si è formato giudicato parziale, trattandosi di statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale che individuano aspetti non più suscettibili di riesame.
Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità — è inammissibile oltre che per le ragioni supesposte, anche perché il ricorso è marcatamente generico. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigliere ) tens