Ordinanza — n. 39455/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAJA DASHAMIR (ALIAS PAJA AGRON) nato il 06/11/1972 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO cli BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21368/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che Paja Dashamir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rideterminando la pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 482 cod. pen; Ordinanza — n. 39455/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 25 settembre 2024 Rilevato che Paja Dashamir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rideterminando la pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAJA DASHAMIR (ALIAS PAJA AGRON) nato il 06/11/1972 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO cli BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 21368/2024 - Consigliere Borrelli - Ud. 25 settembre 2024 Rilevato che Paja Dashamir ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rideterminando la pena, ha confermato la dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 settembre 2024 Il consigli stensore Il Preside